Se la vostra azienda usa ChatGPT, un chatbot per l'assistenza clienti o un software che integra funzioni di intelligenza artificiale, con ogni probabilità siete deployer ai sensi dell'AI Act. È il ruolo in cui ricade la stragrande maggioranza delle imprese italiane, spesso senza saperlo.

Attorno a questa figura circola però molta confusione, alimentata da contenuti allarmistici che parlano di obblighi generalizzati, scadenze inventate e sanzioni che non esistono. Vale la pena fare chiarezza, perché la realtà è più semplice — e meno spaventosa — di come viene raccontata.

Chi è il deployer

L'articolo 3 del Regolamento (UE) 2024/1689 definisce il deployer come qualsiasi persona fisica o giuridica, autorità pubblica, agenzia o altro organismo che utilizza un sistema di IA sotto la propria autorità, salvo l'uso puramente personale e non professionale.

Il termine inglese non viene tradotto proprio per evitare di confonderlo con quello di semplice "utilizzatore": il deployer non è chiunque tocchi un sistema di IA, ma chi lo impiega nell'ambito della propria attività professionale, assumendone il controllo operativo. Un privato che usa un assistente generativo per scrivere una lettera personale non è deployer. Uno studio professionale che lo usa per redigere documenti per i clienti sì.

La differenza con il fornitore

La distinzione tra i due ruoli principali della catena del valore si può riassumere così: il fornitore risponde di ciò che il sistema è — progettazione, capacità, limiti, documentazione — mentre il deployer risponde di come il sistema viene usato: contesto operativo, supervisione, monitoraggio, dati immessi.

Ne discende un principio importante: un uso del sistema difforme dalle istruzioni del fornitore, per esempio per una finalità non prevista, è una violazione imputabile al deployer, non a chi ha sviluppato il sistema. La responsabilità sull'uso non è delegabile al fornitore.

Attenzione a un caso frequente: chi personalizza in modo sostanziale un sistema — con fine-tuning, integrazione di dati proprietari, modifiche che ne alterano il comportamento, o immettendolo sul mercato con il proprio marchio — può assumere anche la qualifica di fornitore, con obblighi ben più estesi. È una zona di confine che merita attenzione, soprattutto per le software house e le agenzie che costruiscono prodotti sopra modelli di terzi.

Il punto che smonta l'allarmismo

Ecco l'elemento che molti articoli omettono, generando panico inutile: essere deployer non comporta automaticamente obblighi gravosi. L'AI Act segue un approccio proporzionato al rischio, e gli obblighi dipendono dalla classificazione del sistema utilizzato.

In particolare, l'articolo 26 — quello che elenca gli obblighi più impegnativi — si applica ai deployer di sistemi ad alto rischio, non a qualsiasi impresa che usi un assistente conversazionale. Un'azienda che impiega ChatGPT per redigere bozze di testo non ricade in quegli obblighi. Un'azienda che usa un sistema di IA per selezionare candidature sì.

Gli obblighi per tutti i deployer

Indipendentemente dal livello di rischio, ci sono due adempimenti che riguardano ogni impresa che utilizzi sistemi di IA a fini professionali.

Alfabetizzazione del personale (art. 4). È in vigore dal 2 febbraio 2025. Impone di adottare misure proporzionate perché chi utilizza o supervisiona i sistemi disponga di competenze adeguate al proprio ruolo, agli strumenti impiegati e al contesto.

Trasparenza (art. 50). Quando si mette a disposizione del pubblico un chatbot o un assistente virtuale, le persone devono essere informate che stanno interagendo con un sistema di IA. Chi diffonde contenuti generati o manipolati artificialmente — testi, immagini, audio, video — deve renderli riconoscibili secondo le modalità previste.

Gli obblighi aggiuntivi per i sistemi ad alto rischio (art. 26)

Quando il sistema utilizzato rientra nella categoria ad alto rischio, gli adempimenti si fanno più strutturati:

  • adottare misure tecniche e organizzative per usare il sistema conformemente alle istruzioni per l'uso fornite;
  • affidare la sorveglianza umana a persone che dispongano di competenza, formazione, autorità e sostegno adeguati;
  • garantire, nella misura in cui si controllano i dati di input, che questi siano pertinenti e sufficientemente rappresentativi rispetto alla finalità del sistema;
  • monitorare il funzionamento e segnalare al fornitore o alle autorità le situazioni di rischio o gli incidenti gravi;
  • conservare i log generati automaticamente, per il periodo previsto;
  • informare i lavoratori e i loro rappresentanti prima di utilizzare un sistema ad alto rischio sul luogo di lavoro;
  • utilizzare le informazioni ricevute dal fornitore per la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, quando dovuta ai sensi del GDPR;
  • svolgere la valutazione d'impatto sui diritti fondamentali (FRIA) nei casi previsti.

Per le autorità pubbliche e gli organismi dell'Unione si aggiunge l'obbligo di registrazione nella banca dati europea, con il divieto di utilizzare un sistema ad alto rischio che risulti non registrato.

Cosa rischia chi non si adegua

Le violazioni degli obblighi dei deployer previsti dall'articolo 26 e degli obblighi di trasparenza dell'articolo 50 sono soggette a sanzioni amministrative fino a 15 milioni di euro o al 3% del fatturato mondiale annuo, a seconda dell'importo maggiore. Per le PMI si applica l'importo inferiore tra i due, secondo il principio di proporzionalità.

Va però ricordato che l'articolo 4 sull'alfabetizzazione non compare tra le fattispecie associate a questi massimali specifici: la sua violazione può dar luogo ad avvertimenti e misure non pecuniarie previste dagli Stati membri, e incidere sulla valutazione complessiva della diligenza organizzativa in caso di verifica.

Come capire la propria posizione

Il percorso pratico è lineare. Primo: censire i sistemi di IA effettivamente in uso, compresi quelli integrati in software già adottati, che spesso passano inosservati. Secondo: per ciascuno stabilire se l'azienda agisce da deployer o, per personalizzazioni sostanziali, da fornitore. Terzo: verificare la classificazione di rischio di ogni sistema, perché è da lì che discende il livello di obblighi. Quarto: attivare subito ciò che è già dovuto — formazione del personale e trasparenza — e predisporre per tempo gli adempimenti dell'articolo 26 dove ricorrano.

Il messaggio di fondo è duplice, e va tenuto insieme. Da un lato non serve allarmarsi: la maggior parte delle imprese usa strumenti che non rientrano nell'alto rischio e ha davanti adempimenti gestibili. Dall'altro non conviene ignorare la questione: gli obblighi di base valgono per tutti e sono già in vigore, e chi utilizza sistemi che incidono su persone ha davanti un percorso che richiede mesi, non giorni.